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Tassazione Forex: tutto quello che c'è da sapere – BorsaNews24

2025/02/18 1

Per molti anni il tema della tassazione Forex è stato molto controverso e dibattuto, in quanto non vi era una regolamentazione chiara su come considerare i guadagni ottenuti nel mercato valutario. Nell’ultimo decennio sono intervenute alcune modifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate che hanno definito meglio la questione inquadrando l’argomento nell’ambito della tassazione delle plusvalenze delle attività finanziarie. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

 

Tassazione Forex: ecco come avviene

La tassazione Forex avviene sulla plusvalenza generata dalla differenza tra l’importo ricevuto alla cessione in base al cambio valutario alla data di vendita e la somma sborsata per l’acquisto alla data in cui avviene lo stesso. Su tale plusvalenza si applica la tassazione del 26%. Le plusvalenze che derivano dai depositi e dai conti corrente valutari vengono tassate a condizione che, durante il periodo d’imposta, la giacenza media degli stessi non sia stata superiore a 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi consecutivi. Il valore della giacenza media va calcolato a partire dal 1° gennaio al cambio della stessa data.

Diverso è il discorso degli investimenti valutari sulle piattaforme di trading online dove l’intento è chiaramente speculativo. Al riguardo si è pronunciata per due volte l’Agenzia delle Entrate nel 2011 per chiarire l’aspetto del rollover che viene effettuato dal broker alla fine di ogni giornata di contrattazione e che evita che la giacenza media arrivi a sette giorni lavorativi.

Con la prima risoluzione n.67/E del 6 luglio 2010, titolata “Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato Forex”, l’autorità finanziaria specifica come le plusvalenze derivanti da operazioni del mercato Forex ricadano tra le plusvalenze di natura finanziaria quindi, a meno che non si tratti di rendite derivanti dall’esercizio di attività di impresa, devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi nel quadro RT.

Con la seconda risoluzione n.102/E del 25 ottobre 2011, denominata “Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Forex”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, tra l’altro, l’aspetto riguardante le operazioni di rollover. Più precisamente, per quel che riguarda le operazioni che vengono aperte e chiuse in giornata nelle piattaforme di trading, le rendite sono plusvalenze a tutti gli effetti e quindi vanno denunciate in dichiarazione come suddetto. Per quanto riguarda le operazioni di rollover applicate dal broker, esse vengono considerate come le operazioni overnight, quindi come contratti finanziari differenziali che, ai sensi dell’art 67 TUIR, fanno parte della categoria dei redditi diversi, di natura derivata in questo caso, quindi vanno tassati mediante imposta sostitutiva.

Ad esempio, si immagini di acquistare 100.000 Euro vendendo dollari al prezzo di cambio di 1,10. Se a fine giornata il broker chiude l’operazione a 1,1010 e la riapre a 1,1015, si sarà verificato un differenziale positivo di (1,1015-1,1010), che moltiplicato per 100.000 darà una plusvalenza di 50 euro, che verrà tassata con l’aliquota del 26%.

Il 1°luglio 2014 entra in vigore il decreto legge n.66 del 24/4/2014 che introduce l’imposta sostitutiva da pagare sulle plusvalenze di natura valutaria, nella misura del 26%. Il broker, in tal caso, se è italiano fa da sostituto d’imposta e segnala le operazioni nel quadro SO del modello 770. Se invece l’intermediario è straniero, il trader deve aderire al regime dichiarativo e denunciare le plusvalenze percepite in sede di dichiarazione dei redditi effettuando un’autocertificazione e indicando nel quadro RW gli investimenti effettuati all’estero, oltre che pagare l’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Sugli investimenti nel mercato FOREX non si applica la Tobin Tax ai sensi della legge n.228 del 24/12/2012 art.1 comma 491-499.

 

Come pagare l’imposta

Riguardo il pagamento delle imposte, vanno utilizzati diversi codici nella compilazione del modello F24 a seconda della tipologia di reddito, più precisamente:

 

  • codice 1100: imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate;
  • codice 1242: imposta sostitutiva alle imposte sui redditi di capitale di fonte estera;
  • codice 2724: imposta sostitutiva sulle plusvalenze;
  • codice 4043: imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
  • codice 4047: primo acconto imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

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