La tassazione dei derivati riguarda strumenti finanziari che si comportano in base all’andamento di attività sottostanti e che producono redditi diversi. Approfondiamo il tema con una guida che illustra come vengono tassati i derivati e le tipologie di imposizione fiscale previste a seconda dello strumento e del soggetto.
Tassazione derivati: ecco come avviene
Gli strumenti derivati (futures, opzioni, swaps, CFD, covered warrant, ecc.) seguono lo stesso meccanismo di tassazione del sottostante che li rappresenta. Quindi, per i soggetti che non svolgono attività di impresa, vale la tassazione sulla plusvalenza maturata del 26%.
Riguardo le opzioni (e i covered warrant), i premi riscossi per effetto di vendite di contratti call o put non vengono tassati autonomamente ma sono compresi nella determinazione della plusvalenza che scaturisce dalla differenza tra il valore di vendita dell’opzione e quello di acquisto, o dalla differenza tra prezzo di vendita e quello di acquisto dell’attività sottostante, in caso di esercizio dell’opzione.
Ad esempio, si ipotizzi l’incasso di un premio di 1 euro per la vendita di un’opzione call su 1.000 azioni XYZ allo strike price di 15 euro e alla scadenza le azioni quotano 15,50. Si supponga anche che le opzioni vengano esercitate dall’acquirente. In tal caso si avrà una plusvalenza così determinata:
Incasso del premio 1 x 1000 = 1.000 euro
+ Vendita del sottostante 15 x 1.000 = 15.000 euro
– Acquisto del sottostante a scadenza 15,50 x 1.000 = 15.500 euro
= Plusvalenza realizzata = 500 euro
Se l’opzione giunge a scadenza e non viene esercitata, a quel punto il premio viene tassato in maniera autonoma come se fosse una plusvalenza. Nell’esempio di cui sopra, qualora il prezzo della call a scadenza fosse di 14,50, l’opzione non verrebbe esercitata dal compratore. Quindi, il risultato netto sarebbe rappresentato dal premio incassato. Nel caso in cui il premio viene versato, esso partecipa allo stesso modo alla determinazione della plusvalenza finale e, se l’opzione non verrà esercitata, tale premio rappresenterà una minusvalenza che potrà essere portata in diminuzione di successive plusvalenze da redditi diversi fino al quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui si determina la perdita.
Per quanto concerne i certificates, in quanto derivati, sono anch’essi assoggettati alla disciplina dell’art.67 del TUIR. I redditi dei certificates non sono tassati al momento del riconoscimento, ma vanno a diminuire il prezzo iniziale. L’utile o la perdita vengono determinati alla scadenza del titolo o alla sua vendita come differenza tra il capitale rimborsato o realizzato e il prezzo di acquisto iniziale al netto dei proventi incassati durante il periodo di possesso. Sulla base di questo, sarà determinato l’onere fiscale a carico dell’investitore.
I certificates consentono la compensazione delle minusvalenze con la distribuzione delle cedole (o maxi cedole stabilite proprio per recuperare le minusvalenze pregresse) e con la plusvalenza che scaturisce dalla differenza tra prezzo di acquisto e di vendita. Il modus operandi da parte della banca dipende però dall’intermediario finanziario. Alcuni permettono la compensazione immediata delle perdite a decurtazione delle cedole incassate. Altri invece consentono la compensazione solo a chiusura. L’applicazione dell’aliquota d’imposta è attuata sui proventi solo allorché questi sono ormai definitivi per scadenza naturale, anticipata o per vendita. Con lo stacco della maxi cedola, l’investitore potrà compensare la minus in scadenza; mentre, per la nuova minusvalenza ha altri quattro anni di tempo per utilizzare in compensazione.
Per le società si applica la disciplina contenuta nell’art.112 del TUIR riguardo la tassazione dei derivati. A questo proposito il trattamento fiscale distingue a seconda che i derivati abbiano finalità di copertura oppure speculativa. Per quanto concerne la finalità di copertura si fa riferimento sia all’art.112 del TUIR, ossia si considerano quelle operazioni che hanno lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di un indicatore (tasso di interesse, tassi di cambio o prezzi di mercato) “il valore di singole attività o passività in bilancio o «fuori bilancio»”, sia alle norme civilistiche secondo cui c’è una finalità di copertura quando esiste una relazione stretta, opportunamente documentata, tra il derivato e il sottostante coperto. Se i derivati hanno finalità di copertura vale il principio di simmetria, cioè il trattamento fiscale segue lo stesso che è previsto per il sottostante. Se quindi il sottostante è una partecipazione qualificata che rientra nell’ambito dell’esenzione, la rilevazione in bilancio del derivato dovrà essere oggetto di ripresa fiscale in sede di dichiarazione.
Riguardo i derivati che hanno finalità speculativa prende corpo, secondo le disposizioni del comma 2 dell’art.112 del TUIR, la rilevanza dei componenti positivi e negativi di origine valutativa. Il comma 3 però prevede la deducibilità sulla base di un parametro collegato alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula, o a quella di chiusura dell’esercizio precedente, e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Questo sicuramente limita la riduzione di valore dei derivati dal reddito imponibile. Per i derivati in bilancio detenuti con finalità diverse dalla copertura, è prevista la valutazione secondo il criterio del valore netto e la contestuale registrazione delle oscillazioni del valore in apposite voci del Conto economico.
La Tobin tax sui derivati
La Tobin Tax sugli strumenti derivati è regolata dalla legge 228/2012 al comma 492 e comprende:
- le operazioni sugli strumenti derivati che hanno come sottostante in via principale azioni e altre partecipazioni;
- le operazioni su strumenti derivati il cui valore dipende principalmente da uno o più strumenti finanziari indicati nel comma 491 della legge in parola;
- le operazioni su valori mobiliari che permettono di acquistare o vendere uno o più degli strumenti finanziari indicati nel comma 491 e che comportano un regolamento in contanti degli stessi.
A differenza dei titoli azionari, la Tobin Tax nei derivati va applicata sia sulle operazioni di acquisto che su quelle di vendita e si calcola sulle operazioni multiday e su quelle intraday. L’imposta è determinata in misura fissa e crescente a seconda dello strumento derivato e del valore nozionale del contratto, con una soglia massima di 200 euro. Se le contrattazioni avvengono nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione la misura si riduce a 1/5.