Nonostante il dominio delle Banche centrali e la domanda di gioielli in calo, comprare e vendere metalli preziosi rimane una leva fondamentale per diversificare il portafoglio. L’asset class delle materie prime è vittima degli squilibri del mercato, eppure questi beni rifugio continuano a fornire un’ottima copertura in caso di recessione e periodi prolungati di aumento dell’inflazione. Ma sull’oro come vengono tassate le plusvalenze? Ecco una guida essenziale per capire quali sono gli obblighi fiscali quando si fa compravendita di preziosi da investimento.
Oro: come vengono tassate le plusvalenze
Innanzitutto, occorre precisare che la tassazione riguarda i metalli preziosi esclusivamente quando sono monete (coniate dopo il 1800, con corso legale nel Paese d’origine, purezza pari o superiore a 900 millesimi e vendute a un prezzo che non superi dell’80% il valore dell’oro fino contenuto) oppure allo stato grezzo, ad esempio le polveri, i lingotti e le placchette o i semilavorati come pani e verghe, con un peso superiore ad un grammo e purezza pari o superiore a 995 millesimi.
Sono esentate dalla tassazione le transazioni di oro usato che si riconducono all’oreficeria: collier, catenine, orecchini, anelli, bracciali e così via. In generale, i gioielli, i monili e tutti i metalli lavorati ad uso ornamentale sono esclusi da qualsiasi tassazione, insieme all’oro ad uso industriale, per la componentistica elettronica e per scopi medici e diagnostici.
Nella fase d’acquisto, l’oro comprato da operatori professionali (autorizzati e iscritti all’albo redatto dalla Banca d’Italia) non è soggetto all’IVA. Successivamente, una qualsiasi compravendita di metalli preziosi e di oro da investimento costituisce un’operazione finanziaria a tutti gli effetti, capace di procurare una plusvalenza tassabile o una minusvalenza detraibile (capital loss). Queste operazioni sono sottoposte a tassazione con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF. In Italia le plusvalenze generate dalla vendita di oro e metalli preziosi sono tassate con un’imposta sostitutiva del 26%, come qualsiasi altra rendita finanziaria. Per la semplice detenzione, invece, non è prevista alcuna imposta.
Come si calcola la base imponibile della plusvalenza
L’ammontare di tasse da pagare sulla compravendita di oro avviene calcolando la differenza tra il prezzo pattuito per la vendita e il valore d’acquisto del metallo prezioso. A questo importo bisogna sommare gli oneri di produzione, l’eventuale imposta di successione e le spese notarili. In concreto, la base imponibile della plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita dell’oro e il suo valore d’acquisto, aumentato degli oneri di produzione, eventuali successione o donazione. In caso di più operazioni, si segue il criterio LIFO (last in, first out): si considera per primo l’oro acquistato più di recente.
È l’articolo 68 del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) al comma 6 a specificare che la base imponibile è costituita dalla “differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi”.
Nel caso di acquisto per successione, “si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione”. In caso di donazione, “si assume come costo il costo del donante”. È quindi fondamentale conservare sempre la documentazione completa d’acquisto dell’oro perché, se si smarriscono questi dati, alla plusvalenza si applica la tassazione in misura fissa con base imponibile del 25% del corrispettivo al momento della cessione.
Questo quadro, tuttavia, potrebbe presto cambiare. Nelle ultime settimane gli investitori in oro sono preoccupati dalla riforma della tassazione prevista dalla nuova Legge di Bilancio 2024. La normativa colpisce le transazioni prive di documenti che attestano il costo d’acquisto: in questi casi, si prevede un’imposizione del 26% sull’intero corrispettivo di vendita.
Come funziona con l’acquisto a titolo gratuito?
L’acquisto a titolo gratuito avviene per donazione o per successione. In caso di donazione, il valore d’acquisto da considerare è quello corrispondente al valore di mercato vigente al momento dell’elargizione. Il privato non è tenuto a segnalare questo possesso all’anagrafe tributaria. Diverso il caso della successione: l’erede che ha ricevuto oro da investimento è obbligato a presentare una dichiarazione di successione e a versare un’imposta, il costo fiscale d’acquisto. Le aliquote sono quelle dell’imposta su donazioni e successioni:
- 4% per somme superiori a 1 milione di euro per ogni beneficiario: coniuge e parenti in linea retta (figli);
- 6% per somme superiori a 100.000 euro per ogni beneficiario: fratelli e sorelle;
- 6% e nessuna franchigia per parenti e affini;
- 8% e nessuna franchigia per soggetti diversi.
Una volta ottenuta la base imponibile, a quest’importo si deve comminare l’imposta sostitutiva del 26%, l’aliquota delle rendite finanziarie. Facciamo un esempio. Un soggetto privato, residente in Italia e non in regime d’impresa, compra oro da investimento al prezzo d’acquisto documentato di 20.000 euro (oneri di produzione inclusi) e lo rivende per 50.000 euro. Alla base imponibile di 30.000 euro (50.000 − 20.000) si applica il 26%: sulla plusvalenza di 30.000 euro il contribuente versa un’imposta di 7.800 euro. Senza documentazione, si applica l’aliquota del 26% sul 25% del valore di mercato al momento della cessione, quindi 3.250 euro (25% di 50.000 = 12.500).
Dove indicare le plusvalenze nel Modello Redditi Persone Fisiche
La base imponibile deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, in particolare nel quadro RT dell’Unico PF – Persone Fisiche nella sezione II – Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%. Nel rigo RT21 occorre riportare il totale dei corrispettivi derivati dalla cessione di oro e metalli preziosi. Nella colonna 3 del rigo RT22 bisogna indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto di oro e metalli, se manca la documentazione completa del costo d’acquisto il 75% dell’importo del relativo corrispettivo. Nella colonna 2 del rigo RT23 si deve inserire la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e quello della colonna 3 del rigo RT22, se positivo.
Le minusvalenze si portano in diminuzione delle plusvalenze e possono essere compensate con eventuali plusvalenze realizzate nello stesso periodo d’imposta: in questo caso, vanno inserite nel rigo RT93. Nella circostanza in cui non si realizzino plusvalenze, nel termine di quattro anni dal conseguimento delle minusvalenze da compensare il residuo andrà perduto. L’imposta sostitutiva calcolata deve essere versata dal contribuente con modello F24 entro la scadenza stabilita per il pagamento delle imposte sui redditi. Le uniche eccezioni riguardano i soggetti che si sono avvalsi di intermediari finanziari e che hanno optato per la gestione con il regime del risparmio amministrato o gestito.
Chi si è avvalso di intermediari finanziari esteri, è tenuto a versare regolarmente l’imposta ma anche a sottoporsi al monitoraggio fiscale e alla compilazione del quadro RW dell’Unico PF. Non bisogna mai dimenticare, infine, che le transazioni in oro da investimento di importo pari o superiore a 12.500 euro vanno comunicate all’UIF, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. La dichiarazione, da comunicare entro la fine del mese successivo all’avvenuta transazione, è obbligatoria per tutte le compravendite nel territorio nazionale, per le operazioni in oro fisico a titolo gratuito (trust, successioni e donazioni) e per le cessioni da e verso l’estero ed estero su estero. Chi non rispetta l’obbligo è soggetto a sanzioni che possono variare dal 10 al 40% del valore negoziato.