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Affrancamento delle criptovalute: tutto quello che bisogna sapere – BorsaNews24

2025/02/18 3

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre è stato pubblicato il decreto Proroghe (Decreto legge 29 settembre 2023, n. 132) che contiene diverse proroghe di termini normativi e versamenti fiscali, tra cui l’affrancamento delle criptovalute. L’articolo di riferimento in materia è il 2, relativo alla rideterminazione del valore delle cripto-attività. Questa proroga è fondamentale per il versamento dell’imposta sostitutiva e della prima rata sul reddito derivante da crypto.

 

Affrancamento delle criptovalute: cos’è e come funziona

Per chi ha investito in asset come criptovalute, ETF e fondi, nella Legge di Bilancio per il 2023 è prevista al comma 133 un’agevolazione fiscale chiamata appunto affrancamento: un’imposta ridotta che permette di pagare meno sulle plusvalenze effettuate. Nel caso delle crypto detenute entro la data del 31 dicembre 2021, la tassazione sulle plusvalenze rimane al 26% (l’aliquota applicata alle attività finanziarie con riferimento ai redditi diversi) purché il reddito non venga conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.

La novità è legata alla soglia che attiva l’imposta: 2.000 euro di guadagno annuo, al netto delle minusvalenze. Un esempio pratico: un investitore ha una minusvalenza generata dalla cessione di Bitcoin pari a 2.500 euro nel periodo d’imposta 2023. Solo l’eccedenza di 500 euro può essere portata in deduzione di redditi diversi realizzati nei periodi d’imposta successivi.

È fondamentale che i contribuenti (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate) tengano traccia della documentazione completa di tutte le transazioni delle loro cripto-attività, che siano token di pagamento, stablecoin, NFT, security e utility token. In assenza di documenti su costo e valore d’acquisto, è prevista la possibilità di calcolare la plusvalenza assumendo una base pari a zero, pagando un’imposta sostitutiva sui redditi del 14% invece del 26% rateizzabile in tre tranche annuali, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro una precisa scadenza.

Conviene l’affrancamento delle criptovalute? Non c’è una risposta univoca e certa. La valutazione sull’opportunità di sfruttare o meno la rideterminazione è legata all’entità delle plusvalenze e all’orizzonte temporale di investimento. Un esempio concreto per capire come funziona il meccanismo: un investitore che ha comprato Bitcoin al 31 dicembre 2022, con un valore di 15.470 euro in quella data, fisserà questo importo come costo pagando con l’affrancamento un’imposta del 14% pari a 2.165 euro.

In caso di futura vendita del BTC ad un prezzo superiore, si applica la tassazione soltanto sul 26% della differenza fra il costo affrancato e il nuovo valore. Il margine di convenienza che fa propendere per l’affrancamento rispetto alla tassazione ordinaria sarà di 8.292 euro: in pratica un crollo del Bitcoin con un deprezzamento quasi del 50%. Senza affrancamento, la base imponibile sarebbe questo valore. C’è poi da considerare la necessità di anticipare il pagamento dell’imposta sostitutiva nel caso di adesione.

 

Imposta sostitutiva sulle criptovalute: quando si paga

Gli investitori di criptovalute che affrancano i redditi diversi devono segnare un nuovo cerchio rosso sul calendario. Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, originariamente fissato al 30 giugno dalla Legge di Bilancio per il 2023 e già spostato al 30 settembre dalla legge di conversione del decreto Omnibus, è stato prorogato. Chi sceglie di esercitare l’opzione di affrancamento deve procedere con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva (o del primo versamento rateizzato) entro il 15 novembre 2023.

Nella tassazione ordinaria l’imposta viene pagata dall’intermediario usando una parte della cifra incassata. In caso di affrancamento delle cripto-attività, la provvista per il versamento dell’imposta deve essere fornita dal contribuente all’intermediario. Inoltre, maggiore è la plusvalenza in valore assoluto e più alta sarà la liquidità da impiegare. Una soluzione alternativa è quella di utilizzare gli exchange italiani come sostituto d’imposta. Ancora più importante per i redditi generati dallo staking, considerati reddito da capitale e assoggettati a ritenuta d’acconto del 26% se le attività sono riconducibili a un intermediario italiano.

 

L’Agenzia delle Entrate sull’affrancamento delle cripto-attività

Nella circolare n. 30/E del 27 ottobre sul trattamento fiscale delle cripto-attività, l’Agenzia delle Entrate specifica numerosi punti d’interesse a cui prestare attenzione. Innanzitutto, l’ente ricorda che la Legge di Bilancio per il 2023 include la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando nel quadro RW del modello Redditi PF la detenzione delle cripto-attività oppure la mancata dichiarazione dei redditi derivanti.

La Legge di Bilancio per il 2023 ha introdotto una sanatoria per chi ha omesso di dichiarare criptovalute entro il 31 dicembre 2021 e ora intende mettersi in regola. È possibile normalizzare la propria posizione presentando un’istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione. Nel caso in cui le crypto abbiano prodotto reddito, l’imposta sostitutiva è del 3,5% del valore delle criptovalute detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. A questo importo si aggiungono sanzioni e interessi pari allo 0,5% del valore per ciascun anno di trasgressione.

Tornando all’affrancamento, il contribuente che decide di rideterminare il valore delle sue cripto-attività deve farlo per l’intera quantità detenuta e per tutte le attività simili, ad esempio se possiede sia Bitcoin che Ether. Il valore imponibile di riferimento sul quale deve essere applicata l’imposta sostitutiva deve essere preso dalla piattaforma di exchange dove è avvenuto l’acquisto. Se al 1° gennaio 2023 non è possibile rilevare il valore dal sito, è consentito utilizzare piattaforme simili o portali specializzati nella rilevazione dei valori di mercato. Il valore rideterminato ottenuto si utilizza per calcolare le plusvalenze, ma non consente il realizzo di minusvalenze.

L’imposta sostitutiva, versata con il codice 1717, può essere dilazionata in tre rate annuali dello stesso importo a partire dal 15 novembre con interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. L’opzione di rideterminazione si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o della prima rata.

Il contribuente che ha scelto l’affrancamento e ha già pagato l’imposta intera o almeno una rata ma senza calcolare il valore rideterminato al momento della determinazione delle plusvalenze, non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata e in caso di pagamento rateale, deve effettuare i pagamenti successivi. Diversamente, chi ha versato l’imposta intera o la prima rata oltre il termine previsto dalla norma, non può usare il valore rideterminato per calcolare la plusvalenza e può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata del 14%. Per il contribuente che, invece, ha pagato la prima rata nei termini di legge ma ha omesso di effettuare i pagamenti rateali successivi, scatta l’iscrizione a ruolo.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, infine, identifica diversi scenari per il risparmio gestito e amministrato, le modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale, la tassazione indiretta e gli obblighi a carico degli intermediari. Per le imprese, invece, è specificato che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

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