Novità in arrivo dal 2024 sul fronte tassazione delle criptovalute in Italia. La Legge di Bilancio 2023 ha infatti regolarizzato la procedura per gestire nella dichiarazione dei redditi questo tipo di investimento. I cambiamenti riguardano sia le persone fisiche che le imprese. Il governo ha deciso di intervenire sulla materia perché, stando ai dati dell’Osservatorio Blockchain and Distributed Ledger del Politecnico di Milano School of Management, i progetti blockchain di aziende e pubbliche amministrazioni continuano a crescere.
Come funziona la tassazione criptovalute in Italia
Come abbiamo analizzato in questo articolo, fino ad oggi la tassazione era relativa esclusivamente allo scambio e alla vendita di crypto, con un’aliquota fiscale per le plusvalenze sulle valute virtuali pari al 26%, ovvero l’imposta sostitutiva relativa ai redditi diversi di natura finanziaria. Ma questa tassazione si applica soltanto se i redditi prodotti non rientrano tra quelli di un’attività di impresa, arte o professione o di lavoro dipendente.
Quindi, le plusvalenze da cessione e scambio di cripto-attività, se non costituiscono redditi di capitale, generano redditi diversi che vanno tassati al 26%. Il semplice possesso di una crypto non determinata la tassazione: il momento della tassazione è quello del capital gain effettivo. L’imposta sostitutiva si applica quando l’utente genera un guadagno, calcolato come il differenziale tra le plusvalenze e le minusvalenze. Ma la Legge di Bilancio 2023 amplia il concetto, a partire dalla fissazione di una nuova categoria di redditi diversi.
Tassazione criptovalute in Italia: le novità in arrivo
In assenza di una regolamentazione distintiva, affidata esclusivamente all’inquadramento per natura e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate, l’ente ha assimilato le criptovalute alle valute estere dal punto di vista fiscale, facendole ricadere nel regime di tassazione previsto dall’articolo 67 del TUIR. La Legge di Bilancio 2023 ha rimescolato le carte in tavola, a partire dalla definizione precisa di valute virtuali:
una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Ad essere tassate rimangono le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta e detenzione di valute virtuali che superano la franchigia di 2.000 euro nel periodo d’imposta. Al di sotto di questa soglia, le plusvalenze non hanno rilevanza fiscale. Ad essere interessate sono soprattutto le attività di trading sulle crypto. È una novità rispetto al passato, quando il contribuente era chiamato a pagare l’aliquota nel caso in cui l’ammontare detenuto superava la cifra di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi continui in un anno di imposta.
Ma a cosa si rapportano rimborso e cessione a titolo oneroso, permuta e detenzione? Per essere tassate, le plusvalenze devono fare riferimento ad operazioni fiscalmente rilevanti. Per rimborso e cessione, le attività specifiche sono la vendita (con la conversione di crypto in euro, dollari, sterline e altre valute), l’acquisto di un bene o servizio con le monete digitali e l’utilizzo per l’acquisto di NFT. Per le attività di permuta, sono escluse dal calcolo delle plusvalenze il cambio di criptovalute in altre criptovalute. Per la detenzione, sono sottoposte a imposizione le plusvalenze da operazioni di mining, staking e airdrop, assimilate a redditi fondiari.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023 chiarisce le regole di tassazione sulle criptovalute alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Innanzitutto, viene data la possibilità a chi possedeva valute virtuali al 1° gennaio 2023 di regolarizzare la propria posizione precedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il 15 novembre scade il versamento (dell’intero importo o della prima rata) con l’imposta sostitutiva al 14% per la rideterminazione del costo, rivolta a chi non custodisce i documenti con il preciso valore d’acquisto. Le Entrate stabiliscono che anche i redditi generati da persone o imprese non residenti in Italia sono soggetti a tassazione, ma solo se i prestatori di servizi relativi alle cripto-attività hanno residenza nel Paese.
Forme diverse di tassazione riguardano gli ETF e lo staking operato da broker stranieri. Gli ETF armonizzati (cioè riconosciuti sulle Borse europee) si tassano al 26%, quelli non armonizzati (ossia scambiati su mercati diversi da quelli riconosciuti) in base agli scaglioni IRPEF dal 23% al 43%. Gli operatori stranieri in regime fiscale dichiarativo che fanno lo staking cumulano le plusvalenze con il reddito imponibile e applicano un’aliquota in base agli scaglioni IRPEF.
Quanto alle società, le criptovalute rientrano nel reddito di impresa come beni immateriali se l’azienda le usa per cambiarle con moneta flat, utilizzarle nello staking, trasformarle in altri beni e per acquistare NFT. In questi casi, bisogna dichiararle e versare le tasse corrispondenti come IRPEF e IRAP.
Dove si inseriscono le criptovalute in dichiarazione dei redditi?
L’aliquota del 26% è applicata in modo diverso se il contribuente è in regime amministrato (l’intermediario fa da sostituto d’imposta) oppure è in regime dichiarativo e deve inserire autonomamente il capital gain ottenuto nella dichiarazione dei redditi. Sotto il regime amministrato, la ritenuta si applica al momento della vendita o cessione (ad esempio cambiando Bitcoin in euro) ed è eseguita direttamente dall’intermediario. Con il regime dichiarativo, è il singolo soggetto a calcolare plusvalenze e minusvalenze e inserirle nel Modello Redditi Persone Fisiche – PF, l’ex Modello Unico.
Nel regime amministrato i redditi diversi generati da attività di valute estere non vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate e quindi non si devono inserire nella dichiarazione dei redditi. Discorso diverso per il regime dichiarativo: in questa circostanza, nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le minusvalenze delle crypto devono essere inserite nel Quadro RT e nel Quadro RW, in quest’ultimo caso ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento dell’IVAFE, l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero, dovuta se le crypto sono detenute in un wallet fuori dall’Italia. Il valore di costo si esprime in euro con un’imposta sostituiva massima di 14.000 euro.
Se il contribuente non ha conservato i documenti che certificano il valore d’acquisto e quindi non riesce a determinare il prezzo per il calcolo delle plusvalenze, può prendere come riferimento il bonifico dell’exchange oppure il valore della crypto al 1° gennaio 2023. In tal caso, non applica l’imposta del 26% ma quella sostitutiva che la riduce al 14%.
Non bisogna dimenticare, infine, che la mancata dichiarazione delle criptovalute nella dichiarazione dei redditi e nel monitoraggio fiscale è soggetta a sanzioni che vanno dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Tuttavia, il governo ha previsto una sanatoria: chi intende regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco, può usufruire dell’istanza di emersione.